Supplenze graduatorie istituto, sanzione per abbandono servizio va comunicata anche alle altre scuole

Il docente, che abbandona il servizio dalle graduatorie di istituto, non potrà più ottenere supplenze dalle medesime per il biennio di vigenza delle stesse. Comunicazione alle altre scuole.

Sanzioni

Le sanzioni da applicare, in caso di supplenza dalle graduatorie di istituto, sono indicate nell’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 112/2022 e riguardano le seguenti fattispecie:

  1. A) rifiuto di una proposta contrattuale o della sua proroga o conferma;
  2. B) mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione ovvero mancata risposta, nei termini previsti, ad una proposta di contratto;
  3. C) abbandono del servizio.

Per le lettere a) e B), di cui sopra, è prevista la medesima sanzione.

A-B. Posto comune

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto comune comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

A-B. Posto di sostegno

La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzatila perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Si precisa che le sanzioni, di cui sopra, si applicano:

  • sia agli aspiranti inoccupati che a quelli che devono completare l’orario, a condizione che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza; non si applicano, invece, agli aspiranti impegnati per l’intero orario di servizio o che abbiano già fornito accettazione per altra supplenza;
  • per il solo anno scolastico di riferimento;
  • alla sola graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati. 
  1. Abbandono del servizio 

L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, ossia per il biennio 2022/24.

Comunicazione alle altre scuole

Così dispone l’OM n. 112/2022 (articolo 13, comma 8):

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l’abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).

Dunque, il dirigente dell’istituzione scolastica, ove l’aspirante ha rifiutato la supplenza o non ha preso servizio ovvero ha abbondato il servizio, comunica al sistema informativo l’eventuale rifiuto, la mancata presa di servizio oppure l’abbandono dello stesso (servizio). Tale comunicazione è necessaria affinché anche le altre istituzioni scolastiche, in cui il docente interessato è inserito, possano applicare la sanzione spettante allo stesso.

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GRADUATORIE DI ISTITUTO

L’abbandono del servizio, da graduatorie di istituto , non  consentirà di ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto di tutte le scuole in cui risulta inserito e per tutte le classi di concorso/posti di inclusione. La sanzione non riguarda le GPS, dalle quali potrà conseguentemente ottenere eventuali incarichi al 30/06 e al 31/08.