Chi può presentare domanda e chi no

Come funziona con le classi di concorso accorpate ?

 

Chi può

 

La domanda di mobilità può essere presentata da tutti i docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza (tutti i docenti assunti nel 2022 sono liberi da vincoli) nella sede di assunzione  o che si trovano nelle condizioni previste dall’Integrazione del 21 febbraio. Si tratta delle seguenti categorie

  1. a)genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
    b)coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
    d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

 

I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23 non hanno vincolo triennale.

 

Sono stati “svincolati” i docenti che negli anni precedenti hanno ottenuto trasferimento interprovinciale su preferenza sintetici  (fermo restando che chi ha avuto trasferimento su scuola potrebbe averne diritto per figlio entro i 12 anni, caregivers, disabilità),

 

Chi non può presentare domanda

1) Il docente che, nel 2022/23 o nel 2023/24, ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, a meno che non rientri in uno dei casi previsti dall’Integrazione del 21 febbraio. Si specifica che sede = istituzione scolastica.

N.B. Il vincolo triennale non si applica:
a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

2) Docenti Neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a meno che non rientrino in uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica del 21 febbraio (figlio minore di 12 anni, caregivers, disabilità)

 

Le novità su referente unico

L’Ordinanza ha recepito la modifica introdotta dal Decreto legislativo 105/2022, che ha eliminato il concetto di “referente unico” nell’assistenza a soggetto con disabilità.

Pertanto la precedenza sarà assicurata a ciascuno dei soggetti beneficiari della norma, e questo dovrà avvenire anche nella graduatoria interna di istituto.

 

 

NOVITA’ Classi di concorso accorpate

in base al Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023  l’abilitazione già conseguita per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio di cattedra/ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

Ecco quali sono le classi di concorso accorpate

  • A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado 
  • A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado
  • A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia
  • A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

 

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