Mobilità ATA 2025, le novità: si potranno scegliere più province. Dichiarazione congiunta.
Il prossimo CCNI 2025/28 presenterà delle novità, oltre che per i docenti, anche il personale ATA. Preferenze esprimibili e assistenza al genitore: possibili cambiamenti migliorativi.
CCNI 2025/2028
L’Ipotesi di CCNI sulla mobilità triennio 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 è stato sottoscritto il 29 gennaio e per il personale ATA presenterà diverse novità.
Con il prossimo CCNI 2025/28 il personale ATA , nell’ambito delle 15 preferenze esprimibili in un’unica istanza, potrà indicare codici sintetici relativi a una o più province.
In tal modo si uniformano le disposizioni previste per personale docente e ATA, permettendo anche a quest’ultimo di ampliare le possibilità di ottenere il trasferimento o il passaggio nella regione di interesse.
Assistenza al genitore con grave disabilità
Un’altra novità che interessa il personale ATA, come anche quello docente, è quella relativa all’applicazione della precedenza per assistenza al genitore con grave disabilità che, ricordiamolo, dalla scorsa mobilità è riconosciuta a più figli (come a più fratelli/sorelle) del soggetto con grave disabilità, in virtù dell’abolizione della figura del referente unico (di cui al D.lgs. 105/2022 che ha modificato la legge 104/92).
La novità in esame riguarda la precedenza di cui al punto IV dell’art. 40 del CCNI “Assistenza al coniuge, al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale“, nello specifico i figli che assistono il genitore con grave disabilità. Tale precedenza che, ai sensi del vecchio CCNI 22/25, era applicata nelle sole fasi della mobilità comunale (in caso di comuni divisi in più distretti) e provinciale, dovrebbe essere applicata a tutte e tre le previste fasi dei trasferimenti:
• I fase: trasferimenti all’interno del comune nel caso di comuni divisi in più distretti;
• II fase: trasferimenti all’interno della provincia;
• III fase: trasferimenti tra province diverse.
Dunque, i figli che assistono il genitore con grave disabilità potranno fruire della precedenza in tutte e tre le summenzionate fasi della mobilità. A tal fine, gli interessati devono produrre la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. 151/2001, oltre alla restante documentazione prevista dall’OM che disciplinerà la mobilità 2025/26.
Fratelli/sorelle
Il nuovo contratto, riguardo sempre alla precedenza di cui al punto IV, presenta un’altra novità relativa ai fratelli/sorelle che assistono il fratello/sorella con grave disabilità. Infatti:
• ad essi è riconosciuta la precedenza in caso i genitori siano scomparsi oppure impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio con grave disabilità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età. Quest’ultima opzione non era prevista nel precedente contratto, che contemplava tale possibilità solo nel caso in cui i genitori erano totalmente inabili;
• la medesima precedenza è riconosciuta alle stesse condizioni sopra indicate (genitori scomparsi oppure affetti da patologie invalidanti o che abbiano compiuto i 65 anni di età) anche ai fratelli/sorelle non conviventi. In tal caso, gli interessati devono produrre la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42/5 del D.lgs. 151/2001, oltre alla restante documentazione prevista dall’OM che disciplinerà la mobilità 2025/26.