Mobilità 2024-25, ecco le date:
- Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
- Docenti di religione cattolica: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (su apposito modello cartaceo)
- Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
- ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024
Gli iscritti che intendono avvalersi della consulenza del CONITP e/o compilazione domanda possono richiedere appuntamento tramite WHATSAPP al numero : 3297441179
Chi potrà partecipare alla mobilità
è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
- a)genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b)coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Vincoli mobilità
Ai sensi dell’articolo 2 del CCNI 2022/25 e dell’articolo 1 dell’OM 36/2023, non può presentare domanda di trasferimento e/o passaggio per il triennio successivo, il docente che:
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra (sia provinciale che interprovinciale) su una delle preferenze puntuali (scuola) espresse nella domanda ovvero che ottiene il movimento nel comune di titolarità (tramite l’espressione del codice distretto sub-comunale); il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza;
- ottiene il trasferimento/passaggio di ruolo-cattedra interprovinciale, a prescindere dalla preferenza relativamente alla quale è soddisfatto nel movimento; il vincolo non si applica ai trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, nonché ai beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI se soddisfatti in un comune (o distretto sub – comunale) diverso da quello in cui si applica la precedenza.
A tali vincoli si aggiunge quello previsto per i neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2023/24, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 297/94. In base a tale disposizione, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dal 2023/24, devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso [precisiamo che, durante i tre anni di blocco, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (l’accettazione delle supplenze è possibile solo dopo aver svolto l’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM 138/2023)].