Graduatorie d’Istituto: in caso di controllo dei titoli, è lecito chiedere l’originale? Il caso finisce al Tar, sentenza
Con nota -con oggetto: “Personale ATA – graduatorie di circolo e di istituto – controlli previsti dall’art. 7 del DM 640/17. Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie”, successivamente pubblicata sul sito internet “Orizzonte Scuola”, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha invitato i Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Venezia ad effettuare “un controllo più diffuso e capillare, con particolare riferimento ai titoli di studio dichiarati ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’Istituto, che dovrà riguardare anche i candidati che siano stati inseriti in graduatorie anche se non abbiano avuto nel frattempo un incarico a tempo indeterminato”. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza N. 10526/2022.
La questione specifica
Nello specifico, con riferimento all’istituto ricorrente, si è posta l’attenzione al titolo di qualifica professionale “maestro d’arte” dallo stesso rilasciato, rilevando quanto segue: “All’istituto-OMISSIS-è stato revocato lo status di scuola paritaria dall’anno scolastico xxxx e gli archivi sono stati assegnati, ma non ancora depositati, all’Istituto Scolastico -OMISSIS-da comunicazione pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio IV. A seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese nel modello di domanda per l’accesso alle graduatorie di III Fascia del personale ATA si sarebbe registrato un incremento del numero dei depennamenti da parte delle Istituzioni scolastiche di competenza e che, in particolare, nella totalità dei casi le dichiarazioni rese dai candidati avrebbero riguardato il conseguimento di titoli di studio presso scuole paritarie, con il massimo dei voti, che avrebbe di fatto consentito agli stessi il collocamento nelle posizioni più vantaggiose delle graduatorie di III fascia, altrimenti non ottenibili
Nella medesima nota, i dirigenti scolastici sono stati pertanto invitati a:
“1) segnalare il fatto alla competente Procura della Repubblica, ai fini della valutazione della rilevanza del caso sotto il profilo penale. La segnalazione rimane atto dovuto facente capo al Dirigente Scolastico, in ordine al quale non sussistono margini di discrezionalità;
2) disporre, con proprio provvedimento, l’esclusione del candidato dalla graduatoria di III fascia, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 4, del D.M. n. 640/2017;
3) trasmettere il provvedimento di esclusione dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di III fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l’adozione dei conseguenziali analoghi provvedimenti”.
Avverso la suddetta nota – e il DM 640/17- proponeva gravame l’istituto ricorrente, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
Con il decreto direttoriale l’Amministrazione scolastica ha revocato lo status di scuola paritaria concesso agli indirizzi di studio dell’Istituto-OMISSIS-, in ragione dell’indagine condotta dalla procura della Repubblica competente nell’ambito della quale l’istituzione scolastica è stata sottoposta a sequestro preventivo. Si contestava che i diplomi rilasciati dall’odierna ricorrente sono stati tutti rilasciati in regime di parità scolastica, in presenza di tutte le autorizzazioni di legge e con avallo dello stesso Ministero resistente.
Illegittima la nota che impone la produzione del diploma originale
Con riferimento all’impossibilità di poter accertare effettivamente se il predetto titolo di studio sia stato regolarmente conseguito, deve tenersi conto che nel caso di specie i candidati in possesso del titolo di qualifica professionale “maestro d’arte” conseguito presso l’Istituto paritario ricorrente – allorchè il suddetto Istituto era riconosciuto come scuola paritaria – sono certamente in possesso dei requisiti previsti dal DM 640/2017 per poter accedere alle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia, ma semplicemente non hanno potuto esibire i propri diplomi in originale in quanto oggetto di sequestro preventivo da parte della magistratura.
Trovandosi pertanto nella impossibilità oggettiva di presentare gli originali, hanno esibito dei certificati sostitutivi, come previsto e consentito dall’art. 187 del D.lgs. 297/1994 e dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 51 MIURAOODGOS prot. n. 4437 /R.U./U
L’imposizione dell’obbligo di esibizione dell’originale dei predetti titoli da parte degli interessati (obbligo che si desume dall’aver fatto derivare – nella nota in questione – dalla loro mancata esibizione l’impossibilità di avvalersene ai fini del concorso in questione) viola espressamente il disposto dall’art. 43 del DPR 445/2000 (normativa, questa, peraltro espressamente richiamata dal DM 640/17), secondo cui: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire di ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Alla stregua delle conclusioni, rilevano i giudici in questa particolare vicenda, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la nota USR Veneto -OMISSIS-.