Chi può presentare domanda
La Domanda di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024 la possono presentare tutti gli aspiranti presenti nelle GaE e nelle GPS e elenco aggiuntivo, nonché graduatorie incrociate, che saranno pubblicare nelle prossime settimane dagli Uffici Scolastici.
N.B. Gli aspiranti inseriti in GaE con riserva in attesa di conseguimento del titolo non possono essere destinatari di proposta di supplenza.
Per l’anno scolastico 2023/24 inoltre sono stati creati gli elenchi aggiuntivi per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2023, con scioglimento della riserva entro lo scorso 4 luglio.
Si è inoltre venuta a determinare una diversa normativa per gli aspiranti inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo estero.
Domanda per una o più o tutte le classi di concorso
L’aspirante può decidere di compilare la domanda per tutte o solo per una o più delle classi di concorso in cui è inserito. Può inoltre decidere quale sarà l’ordine delle classi di concorso analizzate dall’algoritmo. Questo comprende anche le graduatorie incrociate su sostegno che, per chi non ha una buona posizione in GPS, potrebbe essere una soluzione per avere maggiore certezza dell’incarico, dato l’elevato numero di supplenze che ogni anno interessa il settore.
Deve presentare la domanda anche chi l’ha già presentata negli anni precedenti
La domanda per la richiesta di attribuzione delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno da GaE e GPS è annuale. Deve dunque ripresentarla anche l’aspirante che l’ha già presentata negli anni precedenti, se vuole partecipare alla procedura.
Può presentare la domanda chi lo scorso anno ha rinunciato all’incarico
L’aspirante che nell’anno scolastico 2022/23 ha rinunciato alla proposta di nomina senza prendere servizio nella scuola assegnata, ha subìto una sanzione relativa all’anno scolastico di riferimento.
In base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 la rinuncia alla supplenza attribuita tramite il sistema informatico da GaE o GPS comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché se non ci sono più aspiranti, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento.
L’anno scolastico di riferimento era, naturalmente, il 2022/23. I docenti rientrano in lizza e possono partecipare al pari dei colleghi alle supplenze per l’anno scolastico 2023/24.
Non può presentare la domanda il docente che ha abbandonato il servizio
Diversa invece la sanzione che l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 per i docenti che dopo aver assunto servizio hanno abbandonato l’incarico.
L’abbandono del servizio infatti comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
In questo caso la sanzione interessa sia l’anno scolastico 2022/23 che il 2023/24. Negli incontri dei sindacati con la struttura tecnica del Ministero non è stato ancora riferito quale alert segnalerà questo divieto.