Chi può presentare domanda di Assegnazione provvisoria

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).

Quali sono le deroghe del CNNL 2019/21

  1. a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
    b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
    c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
    1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
    d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Motivi

I docenti che rientrano in queste categorie possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2024/25 se  sussiste uno dei motivi necessari per richiederla

Ecco quali (uno solo dei seguenti):

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Sostegno senza titolo

L’assegnazione provvisoria, infine, può essere chiesta anche per posto di sostegno senza titolo di specializzazione, purché sussistano determinati criteri e requisiti:

  1. si presenta domanda interprovinciale (non  si può chiedere per la provincia di titolarità)
  2. si stia per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o, in subordine, sia stato prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Eliminato il referente unico

Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all’art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all’art. 18, comma 1, punto IV del CCNI vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali.

 

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