L’O.M. n.112/2022
Com’è noto, la precedente O.M. n.60/2020 che regolava le GPS è stata sostituita quest’anno dall’OM n.112/2022, che – pur ricalcando in gran parte le precedenti disposizioni- ha introdotto importanti novità (peggiorative) per il personale in possesso di abilitazione in altro Paese dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art.7 dell’ordinanza, infatti, “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento” il candidato viene iscritto con riserva di riconoscimento del titolo.
Gli iscritti con riserva non hanno titolo all’assegnazione della supplenza
Tuttavia, “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure” (art.7, comma 4, lett. e).
Contro tale disposizione sono stati depositati numerosi ricorsi dai docenti interessati, che non ritengono giusto che le conseguenze dei ritardi del Ministero nelle procedure di riconoscimento del titolo debbano ricadere sui candidati.
D’altra parte, ragionando astrattamente, si potrebbe ritenere che non sarebbe giusto assegnare una supplenza sulla base di un titolo la cui validità non è stata ancora accertata.
Le decisioni del Tar
Il Tar Lazio, con proprie ordinanze, ha respinto le istanze cautelari avanzate dai docenti. Pertanto nessun riconoscimento dei titoli esteri ad oggi