É stato pubblicato sul sito del MUR il decreto n. 621 del 22 Aprile 2024 relativo all’attivazione dei percorsi abilitanti.

DECRETO DI AUTORIZZAZIONE
Il decreto detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.

POSTI AUTORIZZATI
I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Complessivamente sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi.

Il fabbisogno fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, è stato rapportato all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche. L’autorizzazione finale è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margine di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.

OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

  1. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
  2. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  3. percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  4. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  5. percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi alla lettera a) dell’articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Per l’accesso a tali percorsi si applica la riserva di posti prevista a favore dei triennalisti e qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. b) dell’articolo precedente eccedano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 22 aprile 2024, n. 620.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi di cui al comma 1, lett. c) dell’articolo precedente eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.

RISERVA DI POSTI
Per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU/CFA, di cui all’articolo 2-ter, comma 4-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per l’anno accademico 2023/2024, è riservata, a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti, e coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 una quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato.

Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima
classe di concorso in una sola istituzione.

Ai fini dell’applicazione del comma 1, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Qualora le domande dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano inferiori alla quota di riserva i posti residui sono resi disponibili per gli altri percorsi.

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare ai percorsi, secondo le modalità previste dall’art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università e nelle istituzioni AFAM italiane.

SVOLGIMENTO E DURATA DEI PERCORSI ABILIANTI
I percorsi di formazione iniziale sono svolti con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 6-bis, del predetto decreto, per l’anno accademico 2023/2024 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dal citato articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal DPCM 4 agosto 2023.

Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avviene secondo quanto disposto dall’art. 8, commi 1 e 2 del DPCM 4 agosto 2023.

Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del DPCM 4
agosto 2023, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.

CLASSI DI CONCOSO ACCORPATE
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.

COSTI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del DPCM 4 agosto 2023, per i percorsi di cui all’art. 2,
comma 1, lett. c) e d), il costo massimo complessivo non può superare l’importo di euro 2.500;

FREQUENZA CONTEMPORANEA
Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;

In sede di prima applicazione per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012.

CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI ABILITAZIONI
L’avvio dei percorsi di formazione di cui all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 è autorizzato dai decreti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale.

Le istituzioni avviano i percorsi di cui al comma 1, esclusi dal livello sostenibile, stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari all’abilitazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sulla base della corrispondenza rilevata tra le competenze maturate dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all’allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

I suddetti percorsi saranno svolti dalle istituzioni universitarie e accademiche anche mediante modalità telematiche sincrone così come previsto dal citato art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il riconoscimento delle pregresse abilitazioni e specializzazioni conseguite all’estero da parte del competente Ministero dell’istruzione e del merito, dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’iscrizione.

 

 

Allegati